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Per le registrazioni di società commerciali in Romania e per richiedere consulenza fiscale:
Brevi cenni in tema di fiscalità in Romania.
L’unicità dell’aliquota ordinaria per le persone fisiche e giuridiche.
La legislazione fiscale rumena dal 2005 sino ad oggi, prevede un’unica aliquota ordinaria pari al 16 % del reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Per coloro che hanno chiesto ed ottenuto la residenza in Romania, l’aliquota del 16 % colpisce il reddito ovunque esso sia stato prodotto, invece per i non residenti il 16 % colpisce solo il reddito prodotto all’interno della Romania.
L'imposta ordinaria sull'utile netto delle società è quindi del 16 %. A fianco ad essa si collocano le ritenute alla fonte dei dividendi da distribuire ai soci.
Le ritenute alla fonte possono anche mancare e cambiano dal 10 % al 16 % a seconda dei casi. Le ritenute sono pari a 0 in caso di distribuzione di dividendi a persone giuridiche UE che detengono meno del 15 % del capitale da almeno 2 anni consecutivi decorrenti dalla data di costituzione della società, ovvero dalla data di acquisto della quota societaria, sino alla data del pagamento e sono pari al 10 % se il beneficiario detiene il 25 %, alle stesse condizioni poc'anzi illustrate. In tutti gli altri casi sono pari al 16 %.
Rapporti tra Italia e Romania : la convenzione internazionale in tema di doppia imposizione fiscale e l’art. 118 del cod. fisc. Rumeno.
Sotto il titolo "Coroborarea prevedilor codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri" ( Verifica prevista dal codice fiscale sulle convenzioni per evitare la doppia imposizione ) l’art. 118 del codice fiscale rumeno attualmente in vigore – O.U.G. n° 123 approvato in data 07.12.2004 – sancisce al primo comma :
Principio della prevalenza delle convenzioni bilaterali sul diritto interno rumeno.
Contenuto del principio: tutti gli accordi bilaterali relativi alle convenzioni internazionali stipulati dalla Romania con altri paesi per evitare il regime delle doppie imposizioni prevalgono sulla normativa interna. Pertanto, l’art. 118 del cod. fisc. rumeno, per quanto riguarda l’Italia, rinvia implicitamente all’accordo firmato dalla Romania con la Repubblica Italiana nel 1977.
Tale convenzione è stata recepita nel nostro diritto interno ed è applicabile a cominciare dall’01/01/1979. Sempre l’art. 118 sancisce il principio che afferma che la quota imponibile di qualsivoglia reddito realizzato in Romania da un non residente non può essere superiore a quella prevista dalle convenzioni bilaterali stipulate dalla Romania con i paesi partner.
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Principi base della Convenzione Italia-Romania per evitare la doppia imposizione :
Ambito e applicabilità della convenzione: il primo principio contenuto nell’art 1 fa riferimento al criterio della residenza. Ai sensi di tale criterio la convenzione si applica alle persone giuridiche e fisiche residenti e/o domiciliate in uno o in entrambi gli stati contraenti. Il successivo articolo 3 della convenzione specifica che per stato contraente si intende l’Italia e la Romania, mentre il successivo art.4 dà la nozione di domicilio fiscale, per cui l’espressione "residente in uno stato contraente" significa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto stato è assoggettata ad imposta nello stesso stato in ragione del suo domicilio e/o della sua residenza.
Tipologie di imposte : l’art.2 della convenzione elenca le imposte che godono dell’esonero dalla doppia imposizione. Esse sono : le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, l’imposta dei redditi sui salari, l’imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti, l’imposta sui redditi delle società con capitale misto rumeno e straniero, l’imposta sui redditi derivanti da attività di libere professioni, l’imposta sui redditi derivanti da attività produttive nonché dalle imprese diverse da quelle di Stato, l’imposta sui redditi derivante dall’affitto di terreni e fabbricati in Romania, l’imposta sui redditi derivanti dalle attività agricole.
Stabile Organizzazione : per l’art.5 l’espressione "stabile organizzazione" indica una sede fissa in cui l’impresa svolge in tutto od in parte la sua attività.
Questa norma è di fondamentale importanza ai fini dell’esonero dalla doppia imposizione fiscale tra Italia e Romania poiché i redditi prodotti dalla stabile organizzazione imprenditoriale saranno tassabili nel paese contraente ove ha sede la stabile organizzazione dei beni e dei servizi che hanno prodotto tale reddito.
L’espressione stabile organizzazione comprende la sede della direzione, la succursale, l’ufficio od un cantiere con installazioni che abbiano una durata superiore a 12 mesi. Non si considera invece stabile organizzazione il magazzino di deposito delle merci o l’ufficio utilizzato al solo fine di acquistare o scambiare merci.
Redditi Immobiliari : i redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi derivanti dalle attività agricole o forestali sono imponibili nello stato contraente in cui detti beni sono situati. Si considerano beni immobili tutti i diritti reali derivanti dal bene immobile compreso l’usufrutto.
Utili delle Imprese : gli utili di un’impresa di uno stato contraente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che l’impresa svolga la sua attività anche nell’altro stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione. In tal caso per non pagare due volte le stesse tasse sugli utili, ciascuno stato contraente applicherà le proprie tasse ed imposte ove ha sede la stabile organizzazione imprenditoriale. Pertanto, se l’impresa svolge la sua attività in entrambi gli stati contraenti, gli utili di impresa sono imponibili in entrambi gli stati nelle misura in cui detti utili sono attribuibili al concetto di stabile organizzazione. Per determinare gli utili sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti da ciascuna stabile organizzazione. Gli utili sono determinati annualmente.
Dividendi : il termine dividendi designa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento sulle quote societarie.
Brevemente, l’art. 10 della convenzione sancisce questa disciplina: i dividendi distribuiti ove ha sede la stabile organizzazione imprenditoriale di uno stato contraente sono imponibili solo in tale stato salvo che essi non vengano successivamente distribuiti nell’altro stato contraente . In tale ultimo caso i dividendi vengono tassati nell’altro stato mediante il meccanismo del credito di imposta. Pertanto i dividendi versati da una società residente – rectius domiciliata – di uno stato contraente ad un residente dell’altro stato contraente sono imponibili anche in detto altro stato.
Redditi prodotti all'estero e quadro RW - Normativa Italiana.
I cittadini residenti in Italia con attività all'estero devono indicare nel quadro RW del Modello Unico:
- i trasferimenti di denaro da e verso l’estero, i certificati di serie o di massa o titoli, per cause diverse dall’investimento all’estero o dall’attività estera di natura finanziaria, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti ;
- la consistenza a fine anno, degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria;
- i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere;
L'obbligo non sussiste :
- quando l'ammontare del reddito all'estero è inferiore a 12.500,00 euro.
- per i contratti conclusi con l’intervento di intermediari residenti, anche in qualità di controparti.
- per i depositi ed i conti correnti, se i redditi che ne derivano sono riscossi attraverso intermediari residenti.
Regime degli Immobili detenuti all'estero :
Tutte le compravendite suscettibili di generare plusvalenze - acquisto e vendita nell'arco di un quinquennio - e gli affitti di immobili all'estero devono essere obbligatoriamente registrati nel quadro RW, salve le norme della convenzione Italia-Romania del 1977 illustrata qui di seguito.
Per gli immobili vige l'obbligo della registrazione nel quadro RW, osservando i seguenti rilievi :
1) Per gli immobili liberi, ossia non affittati o dati in locazione, soggetti nel paese straniero ad un regime di tassazione mediante applicazione di tariffe d’estimo od in base a criteri simili a quelli Italiani - rendite catastali - vige l'obbligo della registrazione nel quadro RW con l'indicazione della tassazione applicata.
2) Per gli immobili affittati bisogna distinguere: se lo Stato estero tassa i canoni, in Italia si dichiara l’imponibile estero senza alcuna deduzione di spese. Se invece il reddito della locazione non è tassabile all’estero, l’imponibile in Italia è dato dal canone ridotto del 15%.
- Esoneri : gli immobili liberi non concessi in locazione possono non essere registrati nel modello RW quando non producono reddito tassabile nel Paese dove sono localizzati : in tal caso, infatti, si considerano non produttivi di reddito anche in Italia .
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Plusvalenza in Romania, vendita, trasferimento di immobili e di terreni.
La materia è in continua evoluzione. Indichiamo qui di seguito lo schema del "Capital Gain Real Estate Tax" entrato in vigore nel 2007 che delinea due scaglioni:
Compravendita entro i 3 anni dalla precedente.
- Si applica il 3 % sul valore della vendita dichiarato al rogito Notarile quando esso sia inferiore a 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento entro 3 anni dalla data del precedente acquisto.
- Si applica un'aliquota fissa pari a 6.000 Ron + il 2 % applicato sul valore della plusvalenza che eccede la somma di 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento entro 3 anni dalla data del precedente acquisto.
Compravendita oltre i 3 anni dalla precedente.
- Si applica il 2 % sul valore della plusvalenza quando essa sia inferiore a 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento oltre i 3 anni dalla data del precedente acquisto.
- Si applica un'aliquota fissa pari a 4.000 Ron + 1 % sul valore che supera i 20.000 Ron quando il prezzo dichiarato al rogito sia superiore a 200.000 Ron.
Regime fiscale dei non residenti in Romania
Il II comma dell’art. 118 cod. fisc. sancisce l’obbligo di provare la propria residenza fiscale ai fini dell’applicabilità della Convenzione Italia-Romania per evitare la doppia imposizione:
La norma tradotta in italiano statuisce: "Per applicare le norme previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni le persone fisiche non residenti sono obbligate a presentare il certificato della propria residenza fiscale".
Osservazioni: la norma ha lo scopo di favorire all’agenzia delle entrate in Romania l’individuazione del paese con il quale la Romania ha firmato la convenzione.
La Romania infatti ha firmato accordi bilaterali non solo con l’Italia ma con 78 paesi tra i quali figurano tutti i partner Europei.
In linea generale possiamo affermare che le persone fisiche non residenti sono tassate sul reddito prodotto in Romania analogamente alle persone residenti, quando la loro presenza sul territorio rumeno sia superiore a 183 giorni, anche non consecutivi, calcolati nell'arco di 12 mesi consecutivi dell'anno solare in corso.
Per coloro che soggiornano in Romania per periodi inferiori a 183 giorni vale il principio della "World Wide Tax" ovvero "resident tax". La Romania accetta il principio internazionale della "resident tax" - le tasse si pagano nel luogo ove il contribuente ha la residenza - sussiste però l’obbligo della persona fisica non residente, in caso di controllo, di provare la propria residenza fiscale - in tal caso sarà necessario esibire il certificato rilasciato in Italia dall'Agenzia delle Entrate - nonché quello di dichiarare quanto versato allo stato di residenza avuto riguardo al reddito percepito in Romania.
Per quanto riguarda le persone giuridiche: vige il principio della stabile organizzazione imprenditoriale nonché quello secondo cui è considerata persona giuridica di diritto romeno , quella che si è costituita in conformità alla legislazione locale. Le persone giuridiche romene partecipate da società italiane o con capitale italiano, per eliminare gli effetti della doppia imposizione possono optare per il consolidato fiscale.
In tale ultimo caso le tasse pagate in Romania si configurano come credito di imposta ed il contribuente sarà tenuto a pagare la differenza tra l’aliquota prevista dal diritto fiscale rumeno e quella prevista dal sistema italiano.
Tassazione Italia dal 2005 al 2007
Prima dell’entrata in vigore della modifica al codice fiscale rumeno entrato in vigore nel 2005, anche la Romania al pari dell'Italia adottava un sistema di tassazione progressiva.
Riportiamo qui di seguito il sistema di tassazione in Italia dal 2005 sino al 2007. .
In Italia l’imposta viene calcolata in rapporto all’ammontare del reddito del contribuente. Le aliquote sono progressive ma aumentano più che proporzionalmente rispetto all’aumento del reddito.
Meccanismo generale di calcolo :
Alle imposte lorde si sottraggono le detrazioni previste dalla legge. Pertanto all’imposta netta devono essere detratti i crediti di imposta e le ritenute d’acconto. Le ritenute variano da un contribuente all’altro e possono anche mancare.
Il calcolo dell’imposta lorda del 2005 è cambiata rispetto a quella del 2004.
Riportiamo qui di seguito lo schema:
Tassazione in Italia nel 2004 d.p.r. 917/86 art. 12
23 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 15.000,00 euro;
29 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 15.000,00 euro ed inferiore a 29.000,00 euro;
31 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 29.000,00 euro ed inferiore a 32.600,00 euro;
39 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 32.600,00 euro ed inferiore a 70.000,00 euro;
45 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 70.000,00 euro
Tassazione in Italia nel 2005 d.p.r. 917/86 art. 13
23 % per il reddito complessivo annuo superiore a 26.000,00 euro;
33 % per il reddito complessivo annuo superiore a 26.000,00 euro ed inferiore a 33.500,00 euro;
39 % per il reddito complessivo annuo superiore a 35.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro;
43 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 100.000,00 euro ( In particolare si pagava il 39 % + 4 %. Il 4 % si configurava come aliquota ai fini della tassazione del credito di imposta per le imposte pagate all’estero );
Tassazione in Italia nel 2007, Riforma Fiscale n° 296 27.12.2006.
La riforma fiscale introdotta nell'ultima finanziaria ha modificato drasticamente il sistema di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Lo schema è il seguente :
23 % per il reddito complessivo annuo non superiore a 15.000,00 euro;
27 % per il reddito complessivo annuo superiore a 15.000,00 euro ed inferiore a 28.000,00 euro;
38 % per il reddito complessivo annuo superiore a 28.000,00 euro ed inferiore a 550.000,00 euro;
41 % per il reddito complessivo annuo superiore a 55.000,00 euro ed inferiore a 75.000,00 euro;
43 % quando il reddito complessivo annuo sia superiore a 75.000,00 euro
Esempio di calcolo di Irpef lorda : se il reddito è superiore a 75.000,00 euro si paga la tassazione pari a 25.420,00 euro + 43 % sulla parte eccedente 75.000,00 euro.
Tassazione in Romania dal 2005 al 2007
Come osservato sussiste l'aliquota unica ordinaria del 16 % qualsiasi sia il reddito prodotto dalla persona fisica residente in Romania ovvero l'utile contabile prodotto dalla persona giuridica, detratti i costi deducibili.
Esistono, per le persone giuridiche di piccole dimensioni - Micro imprese - formule fiscali maggiormente vantaggiose con aliquote pari al 2,5 e 3 % sul fatturato complessivo. Rimandiamo per gli approfondimenti di questa materia ai manuali istituzionali.
Per le persone giuridiche restano salve le norme sulle ritenute e sui dividendi che vanno dallo 0 al 10 % sino al 16 % a seconda dei casi. Le ritenute sono pari a 0 in caso di distribuzione a persone giuridiche UE che detengono almeno il 15 % del capitale da almeno 2 anni consecutivi decorrenti dalla data di costituzione della società, ovvero dalla data di acquisto della quota societaria, alla data del pagamento del dividendo ed infine sono pari al 10 % se il beneficiario detiene il 25 %, alle stesse condizioni poc'anzi illustrate. .
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Tipologie di reddito delle persone fisiche in Romania :
Il codice fiscale rumeno individua 8 tipologie differenti di reddito. Il reddito delle persone fisiche per contratti di lavoro autonomo e per i liberi professionisti è tassato con aliquota pari al 16 %. Anche i non residenti che percepiscono redditi in Romania sono obbligati a tenere la contabilità semplificata sempre che abbiano percepito un reddito in Romania.
Per quanto riguarda gli affitti ed i redditi civili derivanti dagli immobili, essi cadono nel sistema di calcolo dell'imposta ordinaria ( per approfondimenti in lingua locale http://www.cabinetdeavocat.ro/impozitof.php).
Per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato, l’obbligo di tenere la contabilità e di versare le tasse spetta al datore di lavoro . Sono previste deduzioni per i famigliari a carico.
Per quanto riguarda le compravendite immobiliari, è stata recentemente apportata una modifica al codice fiscale che introduce un calcolo di imposta sulla plusvalenza del valore dell’immobile compravenduto.
IVA :
Con l'adesione della Romania alla UE, tutte le transazioni con paesi membri della UE entrano nel regime dell'IVA comunitaria. In Romania sono previste due tipologie di aliquote: per le prestazioni professionali e di servizi si applica l’iva ordinaria pari al 19%. Per le prestazioni di vendita di libri, giornali, prodotti ortopedici e medicinali, attività alberghiera, fiere ed esposizioni si applica invece l'Iva ridotta del 9 %. Il codice fiscale Rumeno prevede però la possibilità per le persone giuridiche di nuova costituzione di optare per il regime di esenzione dall'Iva a condizione che il volume d'affari annuo sia inferiore ai 35.000 euro.
Le Imposte sulle persone giuridiche.
Il codice fiscale Rumeno all’art. 17 stabilisce "Cota de impozit pe profit care se aplicà asupra profitului impozabil este de 16 %, cu exceptiile prevazutele la art. 33 si 38", pertanto anche per le persone giuridiche si applica l’aliquota imponibile sugli utili di impresa del 16 %, con le eccezioni previste dagli artt. 33 e 38 .
L’art. 33 prevede infatti regole speciali delle imposte sui profitti derivanti dalla compravendita di beni immobili.
L’art. 38 invece, detta disposizioni transitorie finali per coloro che siano autorizzati all’esercizio del commercio in zone libere : queste società beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi fino al 31.12.2006 a condizione che prima della data del 30 giugno 2002 abbiano investito 1.000.000 di $ USA.
Una caratteristica particolare del sistema fiscale rumeno è dato dall'introduzione ex art. 103 delle micro imprese che pagano una aliquota fissa sul fatturato annuale pari al 2 %, del totale dei ricavi nel 2007, il 2,5 % nel 2008 ed il 3 % nel 2009, salvo che fatturino una somma superiore a 100.000,00 euro, nel qual caso la micro impresa, non potendo più essere considerata tale, passa automaticamente al regime ordinario del 16 %.
La micro impresa deve avere un numero minimo di impiegati pari ad 1 e non superiore a 9 . Può optare per il regime iva al 19 % oppure per il regime iva esente per qualsiasi prestazione.
La scelta della micro impresa non soggetta ad iva si adatta bene alle società che sviluppano e-commerce, transazioni on-line senza costi reali elevati e che non avrebbero comunque la possibilità di scaricare l’iva per spese di marketing on-line. Questa figura invece, non è consigliabile per qualsiasi altra attività materiale che preveda spese fisse superiori al 10 % del fatturato annuale, che paghi fatture con iva a carico e che non abbia bisogno di dipendenti.
Le persone giuridiche che ottengono dividendi maturati da quote di partecipazione in altre società pagano una imposta pari al 15 % sui dividendi percepiti. Le persone fisiche invece, che ottengono dividendi dalle persone giuridiche pagano una ritenuta pari al 10 %.
Sono esenti dalle imposte le organizzazioni religiose, i patronati, le organizzazioni sindacali e tutte le figure no-profit.
Le fondazioni e le associazioni culturali sono esenti dall’imposta sui redditi inferiori a 15.000 euro, sopra questo limite si paga un'imposta pari al 10 %. Sono esenti anche gli utili derivanti dallo sfruttamento di invenzioni brevettate in Romania per i 5 anni successivi alla registrazione del brevetto.
Infine le società nel settore della produzione cinematografica in Romania sono esenti dalle imposte sugli utili fino al 31.12.2006.
Per quanto riguarda la deducibilità delle spese delle società in Romania : tutto il sistema fiscale si basa sul principio della inerenza secondo cui sono deducibili solo le spese sostenute per la realizzazione degli utili imponibili. Tuttavia in Romania questo principio viene attenuato da un elenco di spese deducibili che si adatta praticamente a tutte le spese della vita quotidiana, luce, acqua, gas, spese condominiali, iscrizioni ad associazioni, costi per alimenti, spese di trasferta e via elencando.
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